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22.05.2018 20:04 -Da Cislscuola.it
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) – Responsabile della protezione dei dati personali (DPO, Data Protection Officer) – Prime indicazioni ministeriali per le Istituzioni scolastiche
Il Miur, relativamente all’oggetto, ha emanato in data odierna (22 maggio) la nota prot. n. 563 con la quale l’Amministrazione detta alle scuole le prime specifiche indicazioni.
Il Miur – ricordando che ciascun istituto scolastico, in virtù della propria autonomia, deve dotarsi in via prioritaria del Responsabile della protezione dei dati personali (figura, interna o esterna, connotata dai requisiti di autonomia e indipendenza, senza conflitto di interessi e con specifiche competenze in materia) – sottolinea:
che, tenendo conto della previsione dell’art. 37, comma 3, del Regolamento (nomina di un unico Responsabile della protezione dei dati per più autorità pubbliche), è consentito a più scuole di avvalersi di un unico Responsabile;
il ruolo fondamentale di interlocuzione e di coordinamento nei confronti delle istituzioni scolastiche da parte degli Uffici Scolastici Regionali per promuovere soluzioni condivise;
che l’atto di designazione di un unico Responsabile della protezione dei dati personali potrà, ad esempio, avvenire attraverso la decisione congiunta di scuole già costituite in reti di scopo poste in essere per l’attuazione di procedure amministrative di interesse comune;
che al medesimo suddetto risultato si potrà pervenire, con appositi accordi, attraverso il coinvolgimento contestuale degli istituti scolastici dislocati nello stesso ambito regionale, provinciale o sub-provinciale, a seconda delle peculiarità territoriali, soddisfacendo, comunque, il requisito della cosiddetta “raggiungibilità” del Responsabile.
Il Miur, inoltre, provvederà a rendere accessibile entro la prossima settimana un corso di formazione on line, della durata di nove ore;
preannuncia incontri formativi interregionali indirizzati in via prioritaria ai dirigenti scolastici e ai DSGA;
trasmetterà nelle prossime settimane alle scuole un modello standard di Registro delle attività di trattamento dei dati personali, così come previsto dall’art. 30 del Regolamento.
Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (c.d. GDPR) attribuisce ai soggetti pubblici una significativa discrezionalità nella individuazione delle modalità
organizzative di adeguamento alle novità in esso previste.
Al fine di consentire l’avvio di un percorso di attuazione del suddetto Regolamento, in attesa dell’emanazione del decreto legislativo nazionale di dettaglio, si ritiene opportuno, in accordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, fornire indicazioni alle scuole, anche in considerazione delle necessità e delle criticità rappresentate dalle organizzazioni sindacali in occasione dell’incontro tenutosi presso questo Dipartimento in data 18 maggio u.s.
Come noto, ciascun istituto scolastico, in virtù della propria autonomia, deve dotarsi in via prioritaria del Responsabile della protezione dati personali. Tale figura, interna o esterna, deve essere connotata dai requisiti di autonomia e indipendenza, operare senza conflitto di interessi e possedere specifiche competenze in materia di trattamento dei dati personali.
Tenendo conto della previsione dell’articolo 37, comma 3 del Regolamento riguardo alla nomina di un unico Responsabile della protezione dei dati per più autorità pubbliche, è consentito a
più scuole di avvalersi di un unico Responsabile. Pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali dovranno svolgere in questo ambito un fondamentale ruolo di interlocuzione e di coordinamento nei confronti delle istituzioni scolastiche per promuovere soluzioni condivise.
L’atto di designazione di un unico Responsabile della protezione dei dati personali potrà, ad esempio, avvenire attraverso la decisione congiunta di scuole già costituite in reti di scopo poste in essere per l’attuazione di procedure amministrative di interesse comune.
Al medesimo risultato, si potrà pervenire favorendo la conclusione di accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per l’individuazione di un unico Responsabile della protezione dei dati personali, attraverso il coinvolgimento contestuale degli istituti scolastici dislocati nello stesso ambito regionale, provinciale o subprovinciale, a seconda delle peculiarità territoriali, soddisfacendo, comunque, il requisito della cosiddetta MIUR.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0000563.22-05-2018
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali “raggiungibilità” del Responsabile per la protezione dei dati proprio per assicurare un efficace supporto al Titolare del trattamento.
Inoltre, come importante misura di accompagnamento al percorso di adeguamento, per assicurare una formazione adeguata e capillare sui temi e le nuove problematiche che concernono il trattamento dei dati personali alla luce del suddetto Regolamento, il MIUR provvederà a rendere accessibile entro la prossima settimana a tutto il personale scolastico il corso di formazione on line, della durata di nove ore, in questi giorni fruito dal personale del Ministero.
Nelle prossime settimane verrà, poi, definita l’organizzazione di un sistema di formazione a rete, così come configurato e realizzato per il Piano Nazionale Scuola Digitale, prevedendo degli incontri formativi interregionali indirizzati in via prioritaria ai dirigenti scolastici e ai direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).
Infine, per supportare ulteriormente le istituzioni scolastiche, al fine di assicurare la creazione di un corretto sistema di protezione dei dati personali, sarà trasmesso nelle prossime settimane un modello standard di Registro delle attività di trattamento dei dati personali come previsto dall’articolo 30 del succitato Regolamento.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo
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